Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 febbraio – 23 giugno 2021, n. 17963
Presidente Frasca - Relatore Scoditti
Fatti di causa
1. C.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa Zurich Insurance PLC chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura
di Euro 330.000,00, o nell’importo maggiore o minore accertato. Espose in particolare parte attrice che mentre in qualità di trasportato era a
bordo dell’autovettura Fiat 500, condotta da P.L. ed assicurata presso la convenuta, il conducente aveva perso il controllo dell’autovettura, la
quale era così uscita di strada, cappottandosi e cagionando al C. gravi lesioni personali. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto
della domanda e deducendo di aver corrisposto in via stragiudiziale l’importo di Euro 55.219,00.
2. Il Tribunale adito, riconosciuta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 141 cod. assicurazioni, accolse la domanda, condannando la
convenuta al pagamento della somma di Euro 167.776,60 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro 2.607,75 a titolo di danno
patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi, detratto l’acconto corrisposto.
3. Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con sentenza di data 7 febbraio 2019 la Corte d’appello di Firenze accolse l’appello, dichiarando la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 102 c.p.c. e rimettendo la causa al Tribunale. Osservò la corte territoriale che l’art. 141 cod. assicurazioni non era applicabile in
quanto presupponeva l’ipotesi dello scontro fra veicoli e che, trovando applicazione invece l’art. 144, non era stato citato in primo grado il
proprietario del veicolo, con cui doveva essere identificato il "responsabile del danno" richiamato dalla norma, litisconsorte necessario.
5. Ha proposto ricorso per cassazione C.M. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Il Collegio ha proceduto in
camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di
discussione orale, con adozione della decisione in forma di sentenza per la particolare rilevanza della questione di diritto per la quale era
stata fissata la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle
parti.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 141, 144 e 149 cod. assicurazioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che l’art. 141, a tutela del terzo trasportato - danneggiato, trova applicazione anche nei casi di
mancanza di coinvolgimento nel sinistro di altri veicoli, secondo quanto risulta desumibile dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.
205 del 2008, n. 440 del 2008 e n. 180 del 2009) ed alla luce di Cass. n. 16477 del 2017. Aggiunge che nell’atto di citazione risultava
delineato solo il sinistro, senza allegazioni in ordine alla condotta di guida del conducente, in coerenza alla fattispecie dell’art. 141, che
richiede solo la prova della qualità di terzo trasportato, del danno sofferto e del nesso eziologico con il sinistro.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Osserva la parte ricorrente che l’art. 141 cod. assicurazioni richiede la presenza in giudizio della sola società assicuratrice e che pertanto in
tale procedura non ricorre il litisconsorzio necessario con il responsabile civile.
3. I motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
3.1. Secondo Cass. 8 ottobre 2019, n. 25033, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi
dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo
siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. A tale orientamento deve darsi continuità nei limiti delle
precisazioni che seguono.
Deve muoversi dal favor creditoris che anima la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
di veicoli e natanti (ora D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e che si manifesta in primo luogo nell’attribuzione in favore del danneggiato di
un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che non trae origine dal contratto di assicurazione, ma dalla legge. L’art. 141, in particolare,
attribuisce al danneggiato un’azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il
danneggiato che non sussiste (come negli altri casi di azione diretta), ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel
senso che l’assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall’accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito.
In particolare, l’art. 141 prevede quanto segue: "1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è
risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo
restando quanto previsto all’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,
fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di
quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei
confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art.
148. 3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il
danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’art. 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può
intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa
nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 150".
Come affermato da Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 440 (sul punto richiamata da Cass. 5 luglio 2017, n. 16477), dichiarando inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, quest’ultima norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato. Ha in
particolare affermato il giudice delle leggi che "i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato
soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli
la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso" (ad
analoghe conclusioni, con riferimento all’art. 149, perviene Corte Cost. 19 giugno 2009, n. 180).
Si intende da tale passaggio dell’ordinanza n. 440 del 2008 che il rimedio previsto dall’art. 141 non esclude la possibilità per il trasportato
danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all’art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l’azione di cui all’art. 141 e quella di cui all’art. 144 (di "strumento aggiuntivo di tutela" parla anche Cass. 30 luglio 2015, n. 16181). Il fondamento normativo di tale diritto di agire risiede nell’art.
122, comma 2, dove si prevede che l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti "comprende la responsabilità per i danni alla
persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto". Il Codice delle assicurazioni private ha
mantenuto senza modifiche l’azione esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma ha allo stesso
tempo inteso rafforzare la tutela dei danneggiati, aggiungendo al rimedio generale altre azioni, che ha attribuito a specifiche categorie di
danneggiati. È il caso dei proprietari dei veicoli danneggiati (o delle cose in essi trasportate) ovvero i loro conducenti "non responsabili" che
abbiano riportato un "danno non patrimoniale di lieve entità", i quali possono domandare di essere risarciti anche all’"impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato", alla stregua della procedura di "indennizzo diretto" prevista dall’art.
149, salva la rivalsa della detta impresa nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno. Ed è il caso anche del trasportato che può
agire nei riguardi dell’"impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro", salva, anche in tal caso, la rivalsa
di quest’ultima verso l’assicuratore del responsabile del danno, alla stregua dell’art. 141.
La disciplina dell’art. 141 concerne, come enuncia la rubrica della disposizione, il risarcimento del "terzo trasportato", cioè di colui che non è
solo trasportato, ma anche terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti (profilo letterale già segnalato da Cass. n. 25033 del 2019).
L’esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista
significato la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore "a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro", salvo il limite del "sinistro cagionato da caso fortuito". Se il trasportato agisse nei confronti del
proprio vettore e dell’altro conducente in base al combinato disposto dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c. e art. 144 cod. assicurazioni,
il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti
dell’assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore. Nel caso dell’art.
141, con la contropartita come si vedrà più avanti del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti
dell’assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Cass. 13 ottobre 2016, n.
20654), "a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", con la possibilità che gli venga
opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere
nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori
umani estranei alla circolazione di altro veicolo (diversamente Cass. 13 febbraio 2019, n. 4147 include nel caso fortuito di cui all’art. 141
anche la condotta umana del conducente dell’altro veicolo coinvolto conforme a tale pronuncia è Cass. 27 maggio 2019, n. 14388).
Il riconoscimento del risarcimento senza "accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" spiega perché, ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 141, l’impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa nei confronti
dell’impresa di assicurazione del responsabile civile: ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell’altro conducente, tale
disposizione non potrebbe trovare applicazione (ma è lo stesso art. 141, in realtà, a non trovare applicazione, perché nel giudizio non si
prescinderebbe dall’accertamento della responsabilità dei conducenti). L’azione prevista dall’art. 141 non introduce un giudizio sulla
responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: tale esito è configurabile solo nel caso in cui l’impresa di assicurazione del
responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato, come prevede l’art. 141, comma 3, seconda parte. L’art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito.
Estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l’azione del trasportato ai
soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l’art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai
sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c. e art. 144 cod. assicurazioni.
Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli
oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall’art. 141. Ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1 il
danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall’art. 141, mentre spetta al
vettore provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione equivalente all’esimente del caso fortuito previsto
dall’art. 141. Sia nel caso dell’art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell’art. 141, è il caso fortuito, quale fattore
naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L’azione spettante
al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale
prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell’impresa di assicurazione del
veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, sulla
base della fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., comma 1.
Tale conclusione non risponde ad una esigenza meramente classificatoria: lo si comprende non appena si presti attenzione al profilo delle
conseguenze risarcitorie, che è, in realtà, la chiave della norma dal punto di vista ermeneutico. Nella fattispecie di cui all’art. 141 il terzo
trasportato, proprio alla luce della peculiarità dell’azione che è promossa nei confronti del proprio vettore, il quale potrebbe non essere il
responsabile del sinistro, è risarcito dall’impresa di assicurazione (del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), non nei limiti del
massimale contrattuale, ma di quello minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere inferiore a quello contrattuale. Resta "fermo il diritto
al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo". Il risarcimento del massimale contrattuale interviene quindi solo in sede di
responsabilità sussidiaria dell’assicuratore del responsabile, ed a condizione che sia stato pattuito in polizza un massimale superiore a quello
minimo di legge. Il doppio passaggio, prima attraverso l’un massimale e poi attraverso l’altro, rispecchia la pluralità dei veicoli coinvolti.
Si comprende così peraltro perché la norma sottragga all’ambito del caso fortuito la responsabilità dell’altro conducente. Il costo sopportato
dal trasportato, per il beneficio dell’esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell’altro conducente, è la possibilità di
conseguire il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge e non nei limiti del massimale contrattuale. Tale costo non c’è
nell’azione generale ai sensi dell’art. 144 dove però può essere opposta e provata la mancanza di responsabilità del vettore sulla base
dell’esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, con la perdita del vantaggio per il danneggiato di un coobbligato solidale. Per converso, il
beneficio per l’assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell’art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di
opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo
antagonista. Dal punto di vista del giudizio di responsabilità il cerchio si chiude, nel caso della previsione di cui all’art. 141, con la
responsabilità sussidiaria dell’assicuratore del responsabile e la rivalsa nei confronti di quest’ultimo prevista dal comma 4 (a parte il
passaggio al giudizio sulla responsabilità che può aversi nel processo promosso ai sensi dell’art. 141 con l’intervento dell’assicuratore del
responsabile civile e l’estromissione dell’assicuratore convenuto).
Ascrivendo l’ipotesi del sinistro in presenza di un solo veicolo all’art. 144 si consente al danneggiato di agire per il danno "entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione". Diversamente, collocando l’azione nell’alveo dell’art. 141, per un verso, pur in presenza
di massimale contrattuale più elevato, apparentemente il risarcimento dovrebbe arrestarsi a quello minimo di legge, per l’altro al massimale
contrattuale potrebbe accedersi solo in presenza di un giudizio di responsabilità civile, ma in tal caso l’azione non sarebbe diversa dal
combinato disposto dell’art. 2054 c.c., comma 1, e art. 144 cod. assicurazioni. Il massimale convenzionale più elevato sarebbe applicabile
previa identificazione del responsabile civile, il che non è altro che la fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1. Il trasportato in sinistro con più
veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma,
mentre il primo, ove agisca ai sensi dell’art. 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo
assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la
norma lo delimita e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell’art. 2054, comma 1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha "fatto tutto il possibile per evitare il
danno"), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l’assicurazione. Non si vede in
definitiva la ragione per la quale il secondo, qualificando l’azione da lui proposta nei termini di cui all’art. 141, debba vedere il proprio
risarcimento arrestarsi al massimale minimo di legge.
Il vero è che la norma di cui all’art. 141 è concepita per l’ipotesi del sinistro con più veicoli coinvolti. Lo si evince anche dal comma 3, che
prevede l’estromissione dell’assicurazione del vettore da parte di quella del responsabile, e dal comma 4, che prevede il rapporto di rivalsa
fra imprese assicurative. Si tratta di una norma che risolve, in funzione di tutela del trasportato, il problema pratico derivante
dall’accertamento della/e responsabilità in un sinistro con una pluralità di veicoli coinvolti, problema che non emerge quando ciò che può
essere opposto al danneggiato è, in assenza di altri veicoli nel sinistro, il solo fortuito, naturale o umano. La norma crea pertanto
un’agevolazione per il danneggiato, con la contropartita del costo di cui si è detto.
Incoerente rispetto all’articolato normativo in discorso, dal punto di vista sia della ratio che della struttura della norma, risulterebbe
l’ascrizione a quest’ultima anche dell’ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato. Se si accedesse ad una simile ipotesi
qualificatoria, la distinzione che la norma stabilisce al livello del massimale diventerebbe normativamente irrilevante, dovendosi ad un certo
punto optare per l’una o l’altra identificazione di massimale, il che è inammissibile per una fattispecie legale, nella quale ogni elemento ha
(deve avere) significato normativo. La questione, in definitiva, è di qualificazione dell’azione e di applicazione corretta della norma di diritto.
In conclusione, allegato da parte del danneggiato, trasportato nell’unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno ed il nesso di causalità con il
sinistro, l’azione deve essere qualificata ai sensi dell’art. 144 e non dell’art. 141 cod. assicurazioni. Sul piano probatorio non vi è alcuna
differenza per il trasportato, essendo sul punto l’area dell’art. 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui all’art. 141, mentre sul piano
risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno "entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione".
3.2. L’ascrizione dell’ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all’art. 144 comporta, come è evidente, che "nel giudizio
promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno", da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi
di conseguenza dell’azione promossa ai sensi dell’art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a
conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e
ragioni sistematiche.
Dal punto di vista letterale, prevede l’art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143
ss. e dunque anche l’art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di
incompatibilità fra le previsioni di cui all’art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter
opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall’art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 141
emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell’accertamento della validità ed efficacia del rapporto
assicurativo (l’altra essendo quella dell’accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell’art. 141, che prescinde, come è ormai
noto, dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con
riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il
convenuto (l’assicuratore) ed un terzo soggetto. L’estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall’accertamento con
efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo.
Coerente a tale conclusione è l’indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche
in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale
responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine
di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’amministratore. L’indirizzo
si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile
2020, n. 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all’art. 141.
3.3. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: "nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il
danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai
sensi dell’art. 144 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209".
4. L’assenza al momento di proposizione del ricorso di un chiaro indirizzo di questa Corte sulla questione posta dai motivi di ricorso
costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone la compensazione delle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.