In questo recente arresto, la Suprema Corte, investita della questione della risarcibilità da parte dell’INAIL del cd. danno biologico terminale, ha ribadito che il danno biologico risarcito dall’Istituto è solo quello relativo all’”inabilità permanente”, rimanendo a carico del responsabile civile (anche datore di lavoro) il risarcimento del danno biologico temporaneo e del cd. danno morale.
Nel caso sottoposto al suo esame, la S.C. si è soffermata sulle categorie, di elaborazione giurisprudenziale, del “danno biologico terminale” e del danno morale “catastrofale o catastrofico”, specificandone le differenze ed i limiti di risarcibilità.
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