La Corte risolve la questione, tutt’altro che pacifica, affermando che il legislatore ha inteso riconnettere la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione entro l’udienza successiva e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione e chiosando che “la diversa conclusione non ha il conforto dell'articolo 152 c.p.c., comma 2, non essendovi indicazione legislativa in tal senso”.
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