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Le SS.UU. risolvono il contrasto sulla qualifica di eredi beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita

Le SS.UU. risolvono il contrasto sulla qualifica di eredi beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita

Cassazione civile sez. un. - 30/04/2021, n. 11421
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Primo Presidente -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente di Sez. -
Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente di Sez. -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21643/2018 proposto da:
BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 12, presso
lo studio dell'avvocato GAETANO TASCA, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
A.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO, 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO,
rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CANTAVENERA, GIANNA
IGNAZIA CATANIA;
- controricorrente -
nonchè
sul ricorso proposto da:
A.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO, 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO,
rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CANTAVENERA, GIANNA
IGNAZIA CATANIA;
- ricorrente incidentale -
contro
BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
S.p.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1124/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA,
depositata il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18
dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, il quale ha chiesto il
rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso
incidentale;
viste le memorie depositate da entrambe le parti.
FATTI DI CAUSA
1. La BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. ha
proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1124/2018 della Corte d'appello
di Catania, pubblicata il 18 maggio 2018.
A.B.G. ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
2. La Corte d'appello di Catania ha accolto il gravame spiegato da A.B.G. contro l'ordinanza
emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 6, dal Tribunale di Caltagirone, ed ha perciò
condannato la BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. a
pagare in favore di A.B.G. la somma di Euro 254.283,42, oltre interessi, a titolo di differenza tra
l'importo già versatogli, pari ad Euro 169.552,28, e quanto dovuto in base alle polizze
sottoscritte dal defunto A.P.P., fratello dell'attore. La Corte di Catania ha evidenziato come le
quattro polizze caso vita, stipulate da A.P.P. con la BNP Paribas Cardif Vita, individuavano quali
beneficiari gli "eredi legittimi". Pertanto, ad avviso dei giudici di appello, la BNP Paribas Cardif
Vita aveva erroneamente suddiviso l'indennizzo in cinque quote uguali fra A.B.G., fratello di
A.P.P., morto il (OMISSIS), ed i quattro nipoti figli della sorella A.A., morta il (OMISSIS),
subentrati per rappresentazione. La sentenza impugnata ha affermato che A.B.G. avesse
diritto, piuttosto, a metà dell'indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria,
mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c., nel luogo e nel grado
della loro madre, sarebbe spettata la restante metà da ripartire fra loro.
Con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, pronunciata all'esito della
pubblica udienza del 20 settembre 2019, la Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di
questione di diritto già decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, ha rimesso
il ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.
E' stata altresì acquisita la relazione predisposta dell'Ufficio del massimario.
Il ricorso è stato deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre
2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.
176.
Le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e
Riassicurazione S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1920 e 1362 c.c.. La
ricorrente principale allega che le quattro polizze oggetto di causa contenessero tutte la
clausola del seguente tenore: "Beneficiari in caso di morte dell'assicurato: 04 eredi legittimi". La
censura contesta la soluzione prescelta dalla sentenza n. 19210/2015 della Corte di
cassazione, e condivisa dalla Corte d'appello di Catania, invocando l'art. 1920 c.c., comma 2, in
tema di designazione anche generica del beneficiario, evidenziando come i vantaggi
dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi derivano da acquisto svincolato dalle norme
successorie e richiamando l'elaborazione giurisprudenziale sul punto antecedente alla citata
pronuncia del 2015. La ricorrente principale sottolinea altresì come la stessa sentenza n.
19210/2015 della Corte di Cassazione si trovò a decidere su una clausola che, a differenza del
caso in esame, individuava quali beneficiari "gli eredi testamentari o legittimi". La censura
richiama quindi la successiva sentenza di questa Corte n. 26606 del 2016, la quale riaffermò
che nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai
sensi dell'art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non può, quindi, essere oggetto di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione
legittima. Si contesta ancora il riferimento al "senso dell'uomo comune" che condurrebbe ad
evitare un'attribuzione dell'indennizzo agli eredi in parti uguali, anzichè in misura della
devoluzione ereditaria, non potendosi pensare che chi contrae una polizza vita voglia in quel
momento imprimere agli effetti del contratto assicurativo le quote stabilite negli artt. 565 c.c. e
segg..
Il secondo motivo di ricorso della BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. deduce la violazione degli artt.
1362,1369 e 1371 c.c., in tema di interpretazione del contratto, con riguardo: al comportamento
complessivo di A.B.G., che aveva in un primo momento richiesto la liquidazione dell'indennizzo
in parti uguali con gli altri eredi; all'epoca in cui le polizze furono sottoscritte (tra il 2008 e il
2009) ed alla "disciplina" allora esistente in giurisprudenza ed in dottrina; alla volontà delle parti;
alla arbitraria interpolazione del testo negoziale compiuta dalla Corte d'appello; ai disagi
provocati dalla subordinazione della liquidazione delle polizze alla compiuta definizione delle
vicende successorie.
2. Il motivo del ricorso incidentale di A.B.G., proposto in via subordinata all'accoglimento del
ricorso principale, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 570 e 467 c.c.,
assumendo che, se non siano applicabili nel caso di specie le norme sulla successione, ed in
particolare quelle sulla rappresentazione, traendo origine il diritto del beneficiario della polizza
dal contratto, i nipoti dello stipulante defunto non possono proprio essere considerati quali
"eredi legittimi", sicchè al ricorrente incidentale spetterebbe l'intero indennizzo.
3. L'ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, premesso il riferimento alla
disciplina dell'assicurazione a favore di terzo dettata dall'art. 1920 c.c., richiama i precedenti di
questa Corte inerenti alla questione della individuazione dei "beneficiari" e della misura
dell'indennizzo da liquidare in loro favore, con particolare riguardo al caso in cui le polizze
contengono la rituale e generica espressione "legittimi eredi". L'ordinanza riporta, in particolare,
dapprima i passaggi argomentativi contenuti nella sentenza n. 9388 del 1994, secondo la quale
nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina
dell'assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell'art. 1920 c.c., comma 3, deve essere
interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova
fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Pertanto,
quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento morte, sia stato
previsto, fin dall'origine, che l'indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli
eredi, tale clausola andrebbe intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione
del beneficiario è idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro
favore. L'individuazione dei beneficiari-eredi andrebbe poi effettuata attraverso l'accertamento
della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell'eredità (testamentaria o legittima) e
le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, dovrebbero
presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi,
quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote.
Viene quindi ricordata la sentenza n. 15407 del 2000, che diede seguito alla interpretazione
della sentenza n. 9388 del 1994.
L'ordinanza interlocutoria sottolinea, però, come in netto contrasto con questo iniziale
orientamento si fosse poi posta la sentenza n. 19210 del 2015, che ha pure ispirato l'impugnata
decisione della Corte d'appello di Catania. La sentenza del 2015 sostenne che, ove nel
contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo sia prevista, in caso di morte dello
stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, occorre
presumere che le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete
modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare
l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto.
Tuttavia, la sentenza n. 26606 del 2016 e l'ordinanza n. 25635 del 2018 si sono nuovamente
riassestate sull'orientamento più risalente.
L'ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, evidenziato come le due difformi interpretazioni
giurisprudenziali conducono ad esiti notevolmente divergenti anche sotto il profilo delle
attribuzioni economiche che avvantaggiano i beneficiari, ha infine così condensato le questioni
su cui chiedere la decisione alle Sezioni Unite: 
"a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa
formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai "legittimi
eredi", detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la
qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente
destinatari dell'eredità.
b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione
di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi.
c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote
ereditarie spettanti ex lege o se la natura di "diritto proprio" sancita dalla norma (cfr. art. 1920
c.c., u.c.) imponga una divisione dell'indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali".
4. La giurisprudenza di questa Corte ha da epoca risalente sostenuto che nell'assicurazione
sulla vita, come nell'assicurazione conto gli infortuni a favore di terzo, si applica la disciplina
ricostruttiva desumibile dell'art. 1920 c.c., comma 3, secondo cui "per effetto della designazione
il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione". La norma è riconducibile alla
più generale figura del contratto a favore di terzi, con la differenza che il terzo nell'assicurazione
sulla vita acquista il suo diritto ai correlati vantaggi, e dunque all'indennità, per effetto non della
stipulazione, ma della designazione. Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal
contratto, sicchè egli può rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la
prestazione, restando comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella
polizza di assicurazione che ne definiscono l'estensione e le modalità di esercizio (Cass. Sez.
III, sentenza 4 aprile 1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez.
I, sentenza 28 luglio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass.
Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207).
4.1. Nel solco di tale orientamento, la sentenza Cass. Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388,
decidendo in ordine agli effetti di una polizza che prevedeva, per il caso di morte dell'assicurato,
la liquidazione in favore dei beneficiari designati, o in difetto, degli eredi, affermò che una
clausola di simile portata comportasse una designazione sussidiaria generica ed impersonale
degli "eredi", operante automaticamente in difetto di quella specifica. La sentenza n. 9388 del
1994 ravvisò, allora, l'erroneità della ripartizione delle quote di indennizzo attuata dai giudici del
merito in base alle proporzioni dettate dal concorso degli eredi nella successione legittima, così
trascurando che l'acquisto del diritto ai vantaggi dell'assicurazione trova il proprio titolo e la
rispettiva fonte regolatrice nel contratto. Quella pronuncia affermò che dall'art. 1920 c.c.,
comma 3, deriva la conseguenza per cui la generica designazione degli "eredi" quali beneficiari
vale unicamente ad individuare i soggetti titolari dei diritti nascenti dall'assicurazione attraverso
il previo accertamento della qualità successoria secondo i modi tipici di delazione dell'eredità,
testamentaria o legittima, senza implicare una sorta di "rinvio materiale" alla disciplina in
materia di successione. Essendo il contratto la fonte regolatrice dell'acquisto e contemplando
esso una pluralità di beneficiari rispetto all'indennità dovuta dall'assicuratore per il caso di morte
dello stipulante, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari
medesimi, le quote stesse, ad avviso della sentenza n. 9388 del 1994, devono perciò
presumersi uguali. La clausola recante la generica designazione degli "eredi" quali beneficiari
dei vantaggi dell'assicurazione sulla vita, delineando una pluralità di creditori per una identica
prestazione divisibile ed un'identica "causa credendi", dà luogo ad un'obbligazione
soggettivamente collettiva, potendosi presumere uguale, secondo regola generale, la quota
d'indennizzo spettante a ciascuno.
4.2. Cass. Sez. I, sentenza 14 maggio 1996, n. 4484, partì dall'identico presupposto
ricostruttivo ad avviso del quale l'art. 1920 c.c., postula inequivocabilmente che,
nell'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, la designazione - la quale costituisce negozio a
favore di un terzo - fa sorgere il diritto direttamente in capo al beneficiario, e perciò il diritto
stesso trova la sua fonte nel contratto e la relativa tutela è di natura contrattuale. Essendo, nella
specie, individuati quali beneficiari dell'assicurazione "gli eredi testamentari o legittimi", la
sentenza n. 4484 del 1996 ritenne che, in difetto di diverso espresso dettaglio negoziale, una
siffatta designazione concreta una mera specificazione del criterio di individuazione dei terzi
beneficiari, determinati per relationem. Non si rinverrebbe, dunque, la connotazione tipica del
negozio "mortis causa", e cioè la manifestazione della volontà di disporre, a favore dei propri
eredi, di un bene del quale si presupponga l'appartenenza - presente o futura - al proprio
patrimonio. Pertanto, neppure avrebbero rilevanza alcuna, per indentificare i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, le vicende collegate alla rinunzia o all'accettazione dell'eredità,
decisiva essendo, piuttosto, la qualifica di chiamato all'eredità rivestita al momento della morte
del contraente, atteso che comunque l'indennizzo non entra a far parte del patrimonio del
defunto.
4.3. L'impostazione secondo cui il beneficiario erede acquista l'indennità assicurativa iure
proprio e non iure successionis, giacchè il relativo diritto nasce in suo favore dal contratto,
venne ribadita anche in Cass. Sez. III, sentenza 18 giugno 1998, n. 6062.
Altresì Cass. Sez. Lav., sentenza 2 dicembre 2000, n. 15407, si uniformò all'orientamento
secondo cui nell'assicurazione sulla vita il diritto alla prestazione spettante al beneficiario ha
fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente.
Cass. Sez. Unite, sentenza 10 aprile 2002, n. 5119, riconobbe poi l'assimilabilità
dell'assicurazione per il caso di infortunio mortale allo schema dell'assicurazione sulla vita, e
quindi l'applicabilità ad essa dell'art. 1920 c.c., comma 3, il quale attribuisce al terzo
beneficiario, nel caso di morte dell'assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Cass. Sez. II, sentenza 23 marzo 2006, n. 6531, si uniformò, in particolare, alla sentenza n.
4484 del 1996.
4.4. L'iniziale univocità di tale quadro giurisprudenziale venne però scalfita, come illustra
l'ordinanza interlocutoria, da Cass. Sez. III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19210. Nella
fattispecie, a fronte della clausola di una polizza di assicurazione sulla vita che prevedeva come
beneficiari gli eredi testamentari o legittimi dello stipulante, la compagnia aveva proceduto alla
liquidazione dell'indennizzo dividendolo in tre parti eguali fra la moglie dello stesso ed i due
nipoti, figli della sorella a lui premorta, subentrati per rappresentazione.
La sentenza n. 19210 del 2015 affermò che l'orientamento espresso essenzialmente nelle
sentenze n. 9388 del 1994 e n. 4484 del 1996 non rivelasse una "corretta applicazione dei
criteri ermeneutici della materia contrattuale". In particolare, l'assunto che clausole simili si
devono interpretare nel senso che impongano soltanto l'individuazione di chi sia erede dello
stipulante, ma non anche il rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della
successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria, ad avviso della
sentenza n. 19210 del 2015 sarebbe "privo di giustificazione sul piano dell'esegesi letterale,
atteso che, secondo il senso letterale dell'espressione "erede" (la stessa) non può che implicare
un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della
successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione
ereditaria secondo quella fonte". In sostanza, "il dire che qualcuno è erede di un soggetto...
secondo l'espressione letterale" dovrebbe "evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo
è". Ciò vieppiù in presenza di clausole, come quella su cui pronunciava la sentenza n. 19210
del 2015, le quali contengano un espresso riferimento alla natura della devoluzione, cioè alla
devoluzione legittima o testamentaria. Ad un'identica conclusione interpretativa condurrebbe il
criterio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, ex art. 1362 c.c., avendo
riguardo tanto allo stipulante che intenda disporre del proprio patrimonio per testamento, quanto
allo stipulante che non intenda testare, come alla società assicuratrice. L'equipollenza tra
vantaggi dell'assicurazione per gli eredi beneficiari e misura della successione sarebbe inoltre
imposta dal criterio della interpretazione teleologica, ovvero interrogando "il buon senso
dell'uomo comune", giacchè "intendere le dette clausole come le intende l'orientamento da cui
si dissente" conduce alla "assoluta incomprensibilità, di fronte alla stipulazione della spettanza
agli eredi legittimi o testamentari, di un significato che non sia quello del riferimento alla
devoluzione ereditaria sia quanto all'individuazione degli eredi sia quanto alla misura della loro
successione". Affermava quindi la sentenza n. 19210 del 2015: "che dell'art. 1920 c.c., comma
2, attribuisca al terzo erede un diritto proprio è principio che riguarda il rapporto contrattuale fra
l'assicuratore e il terzo, ma che non si comprende come possa giustificare la totale
pretermissione della stessa volontà contrattuale ricostruita letteralmente e teleologicamente".
Seppure lo scopo dell'orientamento inviso alla sentenza n. 19210 del 2015 fosse poi quello di
semplificare la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, consentendogli di farne
quote uguali, tale pronuncia avvertiva come potrebbero comunque residuare contrasti fra gli
eredi sulle rispettive qualità, mentre il criterio dettato dall'art. 1314 c.c., starebbe a dimostrare
che costoro non possono pretendere l'indennizzo che in proporzione della loro quota ereditaria. 
4.5. Cass. Sez. II, sentenza 21 dicembre 2016, n. 26606, e Cass. Sez. VI-3, ordinanza 15
ottobre 2018, n. 25635, si sono, infine, ricollocate in continuità dell'orientamento
giurisprudenziale iniziale, che può perciò definirsi maggioritario.
4.5.1. La sentenza n. 26606 del 2016, a proposito della interpretazione delle clausole dei
contratti di assicurazione in caso di morte dell'assicurato che individuano i beneficiari negli eredi
legittimi o testamentari, ha nuovamente affermato che, ai sensi dell'art. 1920 c.c., costoro
acquistano un diritto proprio all'indennizzo, il quale non entra, perciò, nel patrimonio ereditario
oggetto delle (eventuali) disposizioni testamentarie, nè della devoluzione agli eredi secondo le
regole della successione legittima. Trovando il diritto dei beneficiari fonte nel negozio inter vivos
che reca la designazione, l'individuazione degli stessi, da compiere necessariamente al
momento della morte dell'assicurato, non ne imporrebbe la coincidenza con coloro che siano
effettivamente chiamati all'eredità: così, ove la polizza faccia riferimento agli eredi legittimi, gli
stessi sarebbero da identificare con coloro che in astratto, avendo riguardo alla qualità esistente
al momento della morte dell'assicurato, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente
dalla effettiva vocazione.
4.5.2. Anche l'ordinanza n. 25635 del 2018 è tornata a sostenere che la designazione dei terzi
beneficiari dell'assicurazione mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi significa
che gli stessi sono da identificarsi per relationem con coloro che "in linea teorica e con
riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante siano i successibili per
legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità". Fermo, così, il diritto iure
proprio del beneficiario, all'assicurato residua il potere, previsto dall'art. 1921 c.c., di revocarne
la designazione nelle stesse forme in cui può essere fatta a norma dell'art. 1920 c.c..
4.6. E' agevole concludere, per il momento, che la questione di diritto decisa in senso difforme
dalle sezioni semplici, emergente dalle richiamate pronunce, attiene, dunque, non alla natura
del diritto (iure proprio, piuttosto che iure successionis) che il terzo, appartenente alla generica
categoria degli "eredi" individuati ai sensi dell'art. 1920 c.c., acquista per effetto della
designazione, nè alla fonte di tale acquisto (il contratto, piuttosto che la delazione o
l'accettazione ereditarie), quanto alla sussistenza, o meno, di un criterio immanente di
interpretazione presuntiva, in forza del quale la clausola dell'assicurazione sulla vita, che
preveda quali beneficiari gli eredi dello stipulante, comporti anche un rinvio alle quote di
ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima o testamentaria.
5. Dopo aver ricostruito il panorama giurisprudenziale, appare necessario prospettare una
sintesi del ben più ampio ed articolato dibattito dottrinale vertente sia sulla natura giuridica della
designazione e del correlato diritto acquistato dal beneficiario nella assicurazione sulla vita a
favore di un terzo, sia su come operino le regole contrattuali e le regole successorie con
riguardo a tale diffuso strumento di trasmissione della ricchezza post mortem.
5.1. A differenza di quanto gli studiosi sostenevano nella vigenza del Codice Civile del 1865, ed
in parallelo con l'evoluzione delle più generali riflessioni sullo schema del negozio mortis causa,
nel quale l'elemento morte incide non già sul piano effettuale, quanto su quello causale
dell'attribuzione, può dirsi ormai del tutto preponderante l'esegesi che ravvisa nell'atto di
designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma
prescelta fra quelle consentite dell'art. 1920 c.c., comma 2, un negozio inter vivos con effetti
post mortem: la morte dell'assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento
dell'esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal
beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al
patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dell'art. 1920 c.c.,
comma 2, ultimo periodo).
L'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello stipulante assicurato resta
riconducibile, quindi, alla categoria del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.. Rispetto a
tale ultima norma, peraltro, l'art. 1920 c.c., si connota peculiarmente, atteso che, mentre dell'art.
1411 c.c., comma 2 (salvo patto contrario) delinea l'acquisto del diritto verso il promittente in
capo al terzo quale "effetto della stipulazione" del contratto, dell'art. 1920 c.c., u.c., come già più
volte ricordato, definisce "effetto della designazione" (che può farsi - e in ciò vi è altro tratto
distintivo - anche dopo il contratto, con apposita dichiarazione o per testamento) l'acquisto del
diritto del beneficiario ai vantaggi dell'assicurazione. 
D'altro canto, la designazione del terzo è elemento strutturale essenziale, o comunque normale,
dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a
persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e
previdenziale dell'operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti,
l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure
successionis.
La diversità dei tempi e delle forme della designazione, consentita dell'art. 1920 c.c., comma 2,
non mette in dubbio, stando a gran parte della dottrina, l'omogenea natura inter vivos di tale
atto unilaterale, valendo la morte dello stipulante, in sostanza, unicamente a dare efficacia al
diritto già acquisito dal beneficiario.
Siffatto differimento dell'efficacia, e non dell'attribuzione, del diritto iure proprio del beneficiario
nell'assicurazione sulla vita per il caso morte giustificherebbe, inoltre, l'applicabilità ad essa
dell'art. 1412 c.c., comma 2 (in forza del quale "la prestazione deve essere eseguita a favore
degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato
revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente"), ovvero la trasmissibilità agli eredi
del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell'assicurazione. In tale evenienza, tuttavia, vien
subito precisato che l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del
beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, e dunque in
proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale
all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella
medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
5.2. Stante il disposto dell'art. 1920 c.c., comma 2, secondo cui nell'assicurazione a favore di
terzo la designazione "è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente", la
dottrina si sofferma altresì sulle ricadute che la natura della designazione e la fonte del diritto
acquistato dal beneficiario comportano in ordine alle modalità di individuazione dei beneficiari e
di determinazione delle quote di indennizzo allorchè la designazione, come sovente accade
nella pratica degli affari, faccia riferimento agli "eredi (legittimi e/o testamentari)".
L'opinione più ricorrente negli studi, conforme a quello che si è visto essere anche il pensiero
della giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il riferimento agli "eredi" ne implica
l'identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante (e non già al momento
della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli
effetti), rivestano tale qualità in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le
successive vicende legate alla rinunzia o all'accettazione.
5.3. Ulteriore conseguenza di tali ragionamenti è che ove il contraente assicurato abbia
designato specificamente come beneficiari i propri "eredi legittimi", la successiva istituzione di
uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, nè quale revoca del
beneficio attribuito con la polizza, quest'ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell'art.
1921 c.c. (e dunque dell'art. 1920 c.c., comma 2) e allorchè comunque risulti una inequivoca
volontà in tal senso. La sovrapposizione tra l'iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai
vantaggi dell'assicurazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per
relationem dei destinatari del beneficio, indicando all'assicuratore coloro che all'epoca della
designazione erano in astratto i suoi "eredi (legittimi)") e la sopravvenuta istituzione
testamentaria (nella quale il disponente non provvede a revocare quella designazione e
neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette dell'art. 1920 c.c., comma 2, u.p.)
non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, nè sollecita una propensione per il favor
testamentis a discapito della volontà attributiva esplicitata nel contratto assicurativo.
5.4. Quale che sia la forma della designazione degli "eredi" come beneficiari dei vantaggi
dell'assicurazione, la conclamata natura inter vivos del diritto di credito loro attribuito, dovuta
alla individuazione del contratto quale titolo costitutivo di esso, induce coerentemente gli stessi
autori a negare l'operatività delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de
cuius, come anche l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione delle
rispettive quote.
La qualifica di "erede" al momento della morte dello stipulante sovviene, così, al fine di
sopperire per relationem, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del
beneficiario, secondo quanto disposto dell'art. 1920 c.c., comma 2, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di eredi, l'applicazione tra i concreditori delle regole di
ripartizione dei crediti ereditari.
5.3. Il combinato degli artt. 1920,1921 e 1923 c.c., lascia deporre, del resto, per la più ampia
esplicazione della libertà contrattuale dello stipulante in ordine alle modalità della designazione
del beneficiario ed all'attribuzione delle somme dovute dall'assicuratore, sia quanto alle forme di
individuazione del terzo, sia quanto alla revocabilità della clausola di beneficio, sia quanto alla
sottrazione del capitale assicurato alle regole della successione mortis causa. Nella polizza di
assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un trasferimento immediato dal
contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell'assicuratore e
non dall'asse ereditario dell'assicurato.
5.4. Non mancano nella nostra dottrina i riferimenti di comparazione alla legislazione in materia
prevista da altri ordinamenti, anche nella prospettiva della elaborazione di principi comuni di
diritto Europeo dell'insurance contract, ove si rinvengono appositi criteri di interpretazione
giudiziale della presumibile volontà del contraente e di risoluzione dei conflitti in ipotesi di
pluralità di beneficiari dell'assicurazione designati per il caso di morte dell'assicurato,
tendenzialmente ispirati da una relazione di autonomia fra attribuzione della prestazione
assicurativa e vicende della successione ereditaria.
6. E' tempo di dare risposta ai quesiti sollevati nell'ordinanza interlocutoria n. 33195/2019,
quanto:
a) alla valenza descrittiva o, per così dire, "materiale" della qualità di "eredi (legittimi)"
richiamata in sede di designazione dei beneficiari di un'assicurazione sulla vita a favore di terzi;
b) alla interferenza di una designazione ereditaria compiuta in sede testamentaria con la
individuazione contrattuale degli "eredi legittimi" quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione;
c) alla ripartizione dell'indennizzo assicurativo tra gli eredi beneficiari in proporzione delle
rispettive quote ereditarie o in quote uguali.
6.1. Nel rispondere unitariamente ai primi due quesiti, queste Sezioni Unite intendono
riaffermare l'interpretazione già univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza della
Corte.
Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che
sia la forma prescelta fra quelle previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti
post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o
testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte
dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria
prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della
vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi" viene attribuito dalla
designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione
del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.
L'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver
designato i propri "eredi (legittimi)" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, nè come
nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio,
agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su
piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi
del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.
6.2. Venendo alla terza questione, che più evidentemente rileva per la composizione della
difformità di pronunce, nonchè ai fini della decisione del ricorso principale proposto dalla BNP
Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. e del ricorso
incidentale proposto da A.B.G., la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli
"eredi" designati quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione esclude l'operatività riguardo
ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche
l'automatica ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di
spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di "eredi" rivestita al momento della morte
dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell'art. 1920 c.c., comma 2, che funziona
soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica
presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l'applicazione tra i concreditori delle regole di
ripartizione dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal contraente sulla suddivisione
del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volontà di
utilizzare l'assicurazione sulla vita per il caso morte con finalità indennitaria, o come alternativa
al testamento comunque sottratta al divieto ex art. 458 c.c., in maniera da beneficiare tutti
indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria.
Rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei
vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o
proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all'art. 1920 c.c.
(arg. dall'art. 1932 c.c.). L'indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo
che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari,
rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Non può, altrimenti, ritenersi che, in difetto di apposita disposizione di legge, al contratto di
assicurazione sulla vita, in cui siano determinati genericamente i soggetti beneficiari quali
"eredi", sia applicabile una "regola di completamento" (semmai implicitamente approvata dalle
parti, in difetto di espressa volontà contraria), che, in via integrativa, piuttosto che interpretativa,
comporti altresì, sul piano quantitativo della misura socialmente ragionevole dell'attribuzione, un
"rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima o
secondo le regole della successione testamentaria" (come si afferma nella sentenza n. 19210
del 2015).
In forza della designazione degli "eredi" quali beneficiari dell'assicurazione sulla vita a favore di
terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una
eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita
dall'indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa
(secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall'art. 1298 c.c., comma 2 e dall'art.
1101 c.c., comma 1), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari
spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui
pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura. Non sovviene
decisivamente in proposito l'art. 1314 c.c., giacchè il precetto secondo cui il creditore di una
prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito "che
per la sua parte", volgendo la propria attenzione all'attuazione del rapporto e non
all'interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risolve esso stesso) il problema
della determinazione della quota di ciascuno dei creditori.
6.3. Un'altra questione va affrontata per dare decisione ai ricorsi in esame.
L'attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica
altresì l'applicabilità all'assicurazione sulla vita per il caso morte dell'art. 1412 c.c., comma 2,
secondo il quale "la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi
premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia
disposto diversamente", con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della
titolarità dei vantaggi dell'assicurazione. In tal caso, l'acquisto del diritto alla prestazione
assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera,
peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote
ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del
patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al
beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.
Dunque, con la regola che implica l'identificazione degli "eredi" designati con coloro che
abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della
trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario
premorto, quale conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a quest'ultimo.
La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi
dell'assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti
beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza
dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c.,
comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di
ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l'istituto previsto dall'art. 467 c.c.).
Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa
volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa,
revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all'art. 1921 c.c..
7. Può passarsi all'esame del primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita
Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., nonchè del motivo del ricorso
incidentale di A.B.G., in quanto tali censure si pongono in prospettiva diametralmente opposta e
vanno perciò decise congiuntamente.
7.1. In particolare, il primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di
Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
1920 e 1362 c.c., ed assume che i vantaggi dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi
derivano da acquisto svincolato dalle norme successorie. Il ricorso incidentale di A.B.G.,
subordinato all'accoglimento del ricorso principale, denuncia, dal suo canto, la violazione e falsa
applicazione degli artt. 570 e 467 c.c., ed arriva alla conclusione che, se il diritto del beneficiario
trae origine dal contratto, i nipoti dello stipulante defunto non possono proprio essere
considerati "eredi legittimi".
7.2. La Corte d'appello di Catania ha affermato, invero, che, in base alle quattro polizze vita
oggetto di causa, tutte stipulate da A.P.P. tra il 2008 ed il 2009 e recanti la clausola "Beneficiari
in caso di morte dell'assicurato: eredi legittimi", restassero attribuite la metà dell'indennizzo
assicurativo a A.B.G., fratello di P.P., in proporzione alla sua quota ereditaria, e la restante metà
ai quattro figli di A.A., sorella di P.P. morta il (OMISSIS), essendo i nipoti succeduti per
rappresentazione ex art. 467 c.c., nel luogo e nel grado della loro madre.
7.3. Così decidendo, i giudici di secondo grado non hanno considerato che la generica
individuazione degli "eredi legittimi" quali beneficiari dei quattro contratti di assicurazione
conclusi da A.P.P. tra il 2008 ed il 2009 ne comportava l'identificazione soggettiva con coloro
che, al momento della morte dello stipulante, avvenuta il (OMISSIS), rivestivano tale qualità in
forza del titolo della astratta delazione ereditaria. La individuazione degli "eredi legittimi" quali
beneficiari non poteva riguardare A.A., perchè la stessa era morta il (OMISSIS), e quindi ben
prima delle stesse designazioni. Poichè alcun diritto proprio aveva acquistato A. dalle
designazioni contenute nei contratti del 2008 e del 2009, non vi era spazio per applicare dell'art.
1412 c.c., comma 2, ovvero per ravvisare una trasmissione per "rappresentazione" agli eredi di
A. dei vantaggi dell'assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata a quella.
Come già al momento delle designazioni, al momento della morte di A.P.P., il (OMISSIS),
rivestivano la qualità astratta di "eredi legittimi" sia A.B.G., sia i quattro discendenti di A.
subentrati nel luogo e nel grado della loro ascendente, e perciò da intendere essi stessi come
"eredi", tanto più agli effetti di cui all'art. 1920 c.c., comma 2 e cioè al fine di individuare i
creditori della prestazione assicurativa. L'indennizzo non va ripartito in ragione delle rispettive
quote di spettanza dei beni caduti in successione: perciò a ciascuno dei cinque eredi beneficiari
dei vantaggi dell'assicurazione spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno di loro può
esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.
8. Vanno enunciati i seguenti principi di diritto:
La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla
vita, in una delle forme previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto di un diritto
proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del
contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata
all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla
vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la
ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione
ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota
uguale dell'indennizzo assicurativo.
Allorchè uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la
prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto
diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della
quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.
9. Conseguono l'accoglimento del primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita
Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., l'assorbimento del secondo motivo del
ricorso principale (giacchè esso, in ragione dell'accoglimento del primo motivo, perde di
immediata rilevanza decisoria) ed il rigetto del ricorso incidentale di A.B.G..
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio dalla causa alla Corte d'appello di Catania, in
diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo
conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1-quater - da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso della BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di
Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso
principale, rigetta il ricorso incidentale di A.B.G., cassa la sentenza impugnata in relazione alla
censura accolta e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione,
anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma
dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di
Cassazione, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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