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Il Giudice deve sempre concedere un termine per sanare il difetto di rappresentanza

Il Giudice deve sempre concedere un termine per sanare il difetto di rappresentanza

Cass. civ., sez. II, ord., 24 agosto 2021, n. 23353

Presidente Manna – Relatore Cosentino

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Il sig. A. ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'Appello di Perugia che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto per ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio civile instaurato il 19 giugno de 1992 dinnanzi alla Pretura Civile di Roma e concluso dal Tribunale di Roma il 24 febbraio 2012. La Corte distrettuale ha rilevato un difetto di rappresentanza in capo al professionista che aveva sottoscritto il ricorso, avvocato S.N. , evidenziando come la procura ad litem fosse stata rilasciata non a lui bensì all'avvocatessa T.G. . Il ricorrente censura il decreto n. 354/2018 con un solo motivo - riferito al vizio di violazione di legge (in rubrica si menzionano gli artt. 83 e 85 c.p.c., ma nel corpo del motivo si richiama anche l'art. 182 c.p.c.) - svolgendo due distinte doglianze. Con la prima doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nei non rilevare come dai ricorso emergesse il conferimento di un mandato ad litem tanto all'avvocato S. quanto all'avvocatessa T. ; quanto a primo, si argomenta che l'avvocato S. , sottoscrittore del ricorso, risultava indicato quale difensore nell'epigrafe del ricorso introduttivo; quanto alla seconda, si argomenta che la sottoscrizione apposta dall'avvocatessa T. per autentica del mandato a lei stessa rilasciato a margine del ricorso valeva anche con sottoscrizione del medesimo ricorso da parte di costei. Con la seconda doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe violato il disposto dell'art. 182 c.p.c. dichiarando l'inammissibilità del ricorso senza aver previamente sollecitato la parte a sanare il vizio di rappresentanza. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 22 ottobre 2020. La prima doglianza sviluppata dal ricorrente - relativa all'errore in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel non rilevare come il sig. A. avesse conferito il mandato ad litem tanto all'avvocato T. quanto all'avvocatessa S. - è inammissibile, in quanto attiene all'interpretazione del mandato ad litem e, più specificamente, all'individuazione dei soggetto (avvocato T. o avvocatessa S. o entrambi) a cui il sig. A. , sottoscrivendo il mandato steso a margine del ricorso, intendesse attribuire il potere di rappresentanza in giudizio; va allora richiamato, al riguardo, il costante orientamento di questa Corte secondo cui la procura ad litem va interpretata, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, dal giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza dei risultato interpretativo raggiunto (Cass. 11326/2004Cass. 4864/2007). È invece fondata la denuncia di violazione di legge svolta dal ricorrente in relazione al disposto dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, alla cui stregua il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria (assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc e senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali) anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (in termini, Cass. n. 10885/2018). La Corte d'Appello, dopo aver rilevato il difetto di rappresentanza processuale del sig. A. ha dunque errato nel dichiarare inammissibile il ricorso di costui senza invitarlo a sanare tale vizio. Il ricorso va quindi accolto ne suddetti termini ed il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

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