Due interessanti pronunce di merito affrontano la questione dell’esagerazione dolosa del danno da parte dell’assicurato.
In entrambi i casi, la Compagnia Assicuratrice aveva ricevuto una denuncia di sinistro “furto in abitazione” per beni e preziosi del valore di ca. Euro 80.000,00, da parte di assicurati che nel corso dell’istruttoria si erano sostanzialmente limitati a fornire copia della denuncia all’Autorità ed una serie di dichiarazioni da parte di venditori che, nel tempo, avrebbero venduto loro biancheria di pregio, orologi di marca, pellicce, preziosi, etc. Peccato, però, che le indagini presso i presunti venditori ed il tenore di vita condotto dai contraenti, sicuramente non adeguato al valore complessivo di beni/preziosi di cui si era denunciata la sottrazione da parte di ignoti, avevano indotto l’Istituto Assicuratore a nutrire forti dubbi sul reale possesso
dei beni da parte degli assicurati: di qui, la contestazione dei diritti all’indennizzo, con la successiva introduzione di due giudizi di accertamento negativo innanzi ai Tribunali competenti (Napoli e Napoli Nord).
In entrambe le cause si costituivano gli assicurati, sostenendo, tra l’altro, che il possesso dei beni/preziosi ben poteva essere documentato dalle dichiarazioni (prive di valore fiscale) da parte dei venditori che, pertanto, venivano indicati come testimoni.
Ad esito delle istruttorie, entrambi i Giudici sono arrivati alla medesima conclusione, accogliendo la domanda di accertamento negativo della Compagnia Assicuratrice, in applicazione della disposizione delle Condizioni Generali di polizza che prevede “la perdita del diritto all’indennizzo in caso di esagerazione dolosa del contraente che, violando l’obbligo comportamentale di condotta in buona fede, esageri l’ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro o adoperi documenti menzogneri o fraudolenti”.
Al di là della corretta applicazione del principio di buona fede che deve sempre ispirare i contraenti nella fase di esecuzione del contratto, va segnalato l’atteggiamento “proattivo” dell’Istituto Assicuratore che, anziché attendere e/o subire un’azione da inadempimento contrattuale, come di solito avviene in questi casi, ha preferito introdurre dei giudizi di accertamento negativo del diritto all’indennizzo, forte dell’approfondita istruttoria condotta ante causam.
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