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Cass. Civ. sez. III, 11/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3566

Cass. Civ. sez. III, 11/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3566

 

RILEVATO
che:
F.M., in qualità di erede del padre T., agì nei confronti dell'avvocato R.G. per sentirne dichiarare la responsabilità professionale per lanegligente assistenza prestata al genitore in un giudizio svoltosi avanti alla Corte di Appello di Genova, conclusosi con sentenza n. 423/1993che aveva rigettato la richiesta del F. di vedersi riconoscere la proprietà di due appartamenti che assumeva essergli stati ceduti da tale P.A.;
rilevò la F. che, nell'anno (OMISSIS), il padre aveva agito nei confronti del curatore dell'eredità beneficiata e rilasciata di P.A. per sentiraccertare l'avvenuto acquisto in proprio favore della proprietà di due appartamenti del Condominio (OMISSIS), contraddistinti dai civici(OMISSIS); che il Tribunale di Savona aveva dichiarato autentica la sottoscrizione di P.A. in calce alla scrittura privata del 6.10.1965 con cuiera stato trasferito al F. l'immobile (OMISSIS), mentre aveva rigettato la domanda concernente l'altro immobile, ritenendo che per lo stessofosse intervenuta soltanto una proposta di vendita; che la sentenza era stata impugnata sia da F.T. che, con distinto gravame, da S.D., M.L. eP.O.; che quest'ultima, quale erede di P.A., aveva disconosciuto la documentazione apparentemente riferibile al de cuius, mentre l'avv. R.,difensore del F., non aveva proposto istanza di verificazione e non aveva coltivato il giudizio, non comparendo neppure all'udienza diprecisazione delle conclusioni;
che la Corte di Appello genovese aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non autentiche le sottoscrizioni di P.A. relative allescritture private del 6.10.1965 e del 17.3.1966, disconosciute e non sottoposte a verificazione, e rigettando pertanto le domande del F.; che senza esito era rimasto il successivo giudizio di cassazione, come pure il tentativo di resistere all'ordine di rilascio degli immobili disposto dalTribunale di Savona e dalla Corte di Appello di Genova;
tanto premesso, evidenziò che, se l'avv. R. avesse adempiuto diligentemente al proprio mandato e avesse richiesto la verificazione dellescritture disconosciute, con molta probabilità sarebbe stata confermata la sentenza di primo grado e al F. sarebbe stata riconosciuta anche laproprietà del secondo appartamento;
chiese pertanto che venisse accertata la responsabilità professionale dell'avv. R., con condanna del medesimo al risarcimento dei danni,quantificati in complessivi 1.000.000,00 di Euro (di cui 800.000,00 Euro corrispondenti al valore degli immobili ed il residuo a titolo di dannomorale);
il convenuto resistette e chiamò in causa, per l'eventuale manleva, le proprie assicuratrici della responsabilità civile, Reale Mutua diAssicurazioni s.p.a. e Zurich Insurance Company s.a., le quali si costituirono in giudizio chiedendo la reiezione della domanda attorea e diquella di manleva o, in subordine, l'accoglimento di quest'ultima nei limiti delle rispettive polizze;
il Tribunale rigettò la domanda della F., condannandola al pagamento delle spese di lite in favore del R. e delle terze chiamate in causa;
pronunciando sul gravame della F., la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza impugnata, salvo ridurre le spese liquidate infavore delle compagnie assicuratrici per il giudizio di primo grado;
la Corte ha osservato, fra l'altro, che "il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivogliainadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commessodall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto"; che "è indubbio che (...) l'avv. R. ha tenuto una condottaomissiva colpevole, non avendo proposto l'istanza di verificazione delle scritture disconosciute, per la prima volta nel giudizio di appello, daP.O. quale erede di P.A."; "per affermare la responsabilità del difensore, odierno appellato, occorre, però, accertare il danno in capo allacliente, ossia verificare, sulla base di un accertamento prognostico, il probabile (non certo) esito favorevole dell'azione giudiziale qualora ildifensore avesse tenuto la condotta omessa"; "l'odierna appellante, invece, già in primo grado non soltanto non ha offerto alcuna prova atta adimostrare che le sottoscrizioni di cui alle scritture in questione fossero da attribuirsi a P.A. (non ha neanche prodotto gli originali dellescritture private (...)), ma nemmeno ha asserito, neanche nel presente grado, la necessità di siffatta prova"; peraltro, rispetto all'appartamentocontraddistinto come (OMISSIS), l'attrice, quand'anche fosse riuscita a dimostrare l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura del17.3.1967, "avrebbe dovuto superare l'avvenuto rigetto nel merito della domanda proposta da F.T.", basato sul rilievo che tale scrittura nonconteneva un contratto, ma costituiva una semplice "lettera di proposta";
ha proposto ricorso per cassazione F.M., affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, R.G. e la Zurich Insurance PublicLimited, Rappresentanza Generale per l'Italia.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., comma 2 e dell'art. 2236 c.c., nonchè l'omessoesame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5: assume di aver "provato la totale responsabilità dell'avv. R. nel non aver coltivatoil giudizio di appello, nel non aver presenziato alle udienze e nel non aver proposto l'istanza di verificazione" ed evidenzia che la sentenzadella Corte di Appello del 1993 aveva respinto le domande avanzate da F.T. solo perchè la controparte aveva disconosciuto le scrittureprivate e non era stata proposta l'istanza di verificazione; assume pertanto di aver provato "senza alcun ragionevole dubbio sia la negligenzadell'Avv. R., sia il nesso di causalità tra la condotta negligente dell'avvocato ed il danno subito dalla stessa, sia appunto il danno che è statocorrettamente quantificato dal CTU nominato nel primo grado del giudizio"; evidenzia, altresì, che "tutti gli elementi probatori acquisiti nei duegradi di giudizio militano in senso favorevole alla riconducibilità della firma al sig. P." e argomenta sul punto;
il motivo è inammissibile, in quanto non investe adeguatamente la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda risarcitoriada parte della Corte di Appello, la quale - come detto - ha riconosciuto l'inadempimento del R., ma ha rilevato che la F. non aveva dimostrato(ancorchè in termini di "più probabile che non") che l'esito della causa sarebbe stato diverso nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto lacondotta omessa e, segnatamente, che la verificazione - se richiesta - avrebbe accertato l'autenticità della sottoscrizione del P.; e ciò in baseal principio - consolidato - secondo cui la responsabilità dell'avvocato "non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimentodell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta delprimo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dicriteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologicotra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (Cass. n. 2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n.13873/2020);
invero la ricorrente insiste nell'evidenziare l'inadempimento del R. ed assume di aver provato sia il danno che il nesso causale fraquest'ultimo e la condotta negligente dell'avvocato, ma non contesta specificamente l'assunto della Corte territoriale circa la necessità che l'attrice dimostrasse che l'espletamento della verificazione delle sottoscrizioni disconosciute avrebbe molto probabilmente (secondo uncriterio di preponderanza dell'evidenza) dato esito favorevole alla tesi della F.;
per di più, la ricorrente omette di censurare l'ulteriore passaggio della sentenza impugnata con cui la Corte ha rilevato che la domandarelativa all'immobile (OMISSIS) non era stata accolta in primo grado per il fatto che il Tribunale aveva ritenuto che la scrittura del 17.3.1966documentasse una mera proposta, con la conseguenza che, a prescindere dalla questione della mancata verificazione della sottoscrizionedel P., avrebbe comunque "dovuto superare l'avvenuto rigetto nel merito della domanda proposta da F.T.";
per altro verso, la ricorrente svolge in questa sede argomenti volti ad evidenziare la riconducibilità delle sottoscrizioni al P., in tal modotuttavia sollecitando la Corte a compiere - sul punto - un proprio accertamento di merito, inibito in ambito di legittimità;
va infine rilevato, quale ulteriore motivo di inammissibilità della censura deducente il vizio di omesso esame di fatti decisivi, che, a fronte diuna "doppia conforme" di rigetto, la ricorrente non ha dimostrato - al fine di superare la preclusione di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 5 - chela decisione di appello è fondata su ragioni diverse da quelle poste a base della decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 5528/2014);
col secondo motivo (che denuncia la nullità della sentenza "per essere essa manifestamente infondata a causa dell'illogicità dell'iterprocessuale del primo grado di giudizio"), la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza con cuil'appellante aveva sostenuto che, ammettendo la CTU estimativa del danno, il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza nell'an dellarichiesta risarcitoria e non avrebbe pertanto potuto escludere la responsabilità del convenuto con la decisione definitiva;
il motivo è inammissibile e, comunque, infondato:
inammissibile, in quanto reitera l'analoga doglianza svolta in appello senza censurare specificamente le considerazioni svolte sul punto dallaCorte di Appello;
comunque infondato, poichè - come osservato dalla sentenza impugnata - le ordinanze del giudice istruttore sono sempre modificabili erevocabili (fatte salve le limitazioni di cui all'art. 177 c.p.c.) e non possono pregiudicare la decisione della causa, di talchè l'ammissione di unaCTU estimativa del danno non comporta l'affermazione della fondatezza dell'an della pretesa risarcitoria;
il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e censura la sentenza per avere condannato la F. al pagamento delle speseprocessuali nonostante che fosse stata accolta la domanda di accertamento della negligenza professionale del R.; la ricorrente si duolepertanto della mancata compensazione delle spese di lite; aggiunge che, in ogni caso la condanna alle spese non poteva essere estesa aquelle sostenute dalle compagnie assicuratrici la cui chiamata in causa non era stata effettuata dall'attrice, ma dal R.;
anche questo motivo è inammissibile e, comunque, infondato:
inammissibile, perchè non investe specificamente le ragioni della decisione, basata sul rilievo della soccombenza totale della F. e sullacircostanza che la chiamata in causa delle assicuratrici era stata determinata dalla pretesa avanzata dall'attrice, risultando pertanto ad essaascrivibile sulla base del principio di causalità;
comunque infondato, in quanto la F. è risultata totalmente soccombente rispetto alla domanda risarcitoria, rispetto alla quale l'accertamentodell'inadempimento del R. integrava soltanto uno dei presupposti per l'eventuale accoglimento (mancato per difetto di prova del nessocausale) e non ha costituito un capo autonomo della statuizione di primo grado confermata in sede di appello;
inammissibile nella parte in cui censura la scelta della Corte di non avvalersi della possibilità di compensazione delle spese di lite, scelta che,concernendo una facoltà discrezionale del giudice di merito, non può essere sindacata in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 24502/2017, Cass.n. 8421/2017 e Cass. n. 15317/2013);
infondato, infine, nella parte in cui contesta la condanna della F. alla rifusione delle spese in favore delle compagnie assicuratrici, in quanto laCorte di merito si è attenuta al principio consolidato secondo cui, "in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, unavolta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confrontidel terzo" (Cass. n. 2492/2016; cfr. Cass. 23552/2011, Cass. n. 7674/2008 e Cass. n. 6514/2004);
il ricorso va pertanto, nel complesso, rigettato;
ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testorisultante dalla L. n. 263 del 2005 e succ. mod., applicabile ratione temporis, trattandosi di causa avviata nell'anno 2008), in considerazionedelle peculiarità della vicenda e della sussistenza di pacifici profili di negligenza nell'attività professionale svolta dall'avv. R.;
sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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