Un’altra pronuncia di merito che ha inteso aderire al recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui la condotta del terzo, esclusivamente responsabile, integra senz’altro il cd caso fortuito, con conseguente inapplicabilità della norma e carenza di legittimazione passiva dell’Istituto Assicuratore del vettore. In conclusione, qualora lo stesso trasportato ammetta che il conducente dell’altro veicolo ha contribuito in via esclusiva alla produzione dell’evento di danno, non può agire nei confronti della Compagnia del vettore, ma deve rivolgere le proprie pretese verso la Compagnia del veicolo responsabile.
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