Cassazione civile sez. III - 20/12/2021, n. 40885
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente - Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere - Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
ORDINANZAA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35567/2018 proposto da:
R.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Di Trasone 8, presso lo studio dell'avvocato Forgione Ercole che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Tomassetti Marcello;
Unipolsai Assicurazioni Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Santa Teresa 23, presso lo studio dell'avvocato Stefano Taurini che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maurizio Hazan;
avverso la sentenza n. 3717/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/9/2021 da SCARANO LUIGI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31/7/2018 la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Milano n. 3181/2016, ha respinto la domanda nei confronti della medesima originariamente proposta dai sigg. R.C., R. e G. di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio e iure successionis in conseguenza del decesso della sig. P.E. (rispettivamente, moglie e madre) all'esito del sinistro avvenuto il 1/11/2010, allorquando era trasportata nell'autovettura condotta dal marito (proprietario) C., che andava ad urtare contro un guard-rail.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il R.C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Unipolsai Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Con conclusioni scritte del 19/7/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1, il 2 e il 4 motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione" del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. in caso di sinistro come nella specie "verificatosi con il coinvolgimento di veicolo non identificato, ponendosi in contrasto con recente giurisprudenza della Corte di legittimità (ord. n. 16477/2017).
Lamenta che la corte di merito ha erroneamente "espresso un giudizio sulla condotta di guida del conducente del veicolo nel sinistro che è pacificamente escluso dalla fattispecie disciplinata dall'art. 141 CdA".
Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1227,2054 e 2055 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia accolto l'eccezione di controparte di "riduzione ex art. 1227 c.c., comma 2 per il concorso del fato del trasportato privo di cinture", laddove l'"eccezione di
riduzione ex art. 1227 c.c., comma 1, non poteva essergli rivolta (né rilevata d'ufficio) oltre che per la diretta preclusione derivante dall'art. 141 CdA, che prescinde dall'accertamento della colpa, perché l'art. 1227 c.c., comma 1, si applica al solo rapporto obbligatorio ex delicto tra
danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido", e nella specie l'"operatività dell'art. 1227 c.c., e'............................................... esclusa perché l'assicurazione non ha
esercitato l'azione di rivalsa/regresso verso il conducente coobbligato solidale".
Con il 5 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione" del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto inapplicabile in suo favore l'azione diretta, erroneamente ritenendolo responsabile, laddove il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, trova applicazione a prescindere da ogni valutazione di colpevolezza, che rileva solo in caso di azione di rivalsa/regresso verso il conducente coobbligato solidale, nella specie non proposta.
La vicenda attiene a sinistro avvenuto il (OMISSIS) sull'autostrada (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS), allorquando l'autovettura Renault Magane tg (OMISSIS) condotta dal proprietario sig. R.C. è uscita di strada a causa dell'asfalto viscido per la pioggia andando ad urtare contro un guard-rail.
All'esito del sinistro è deceduta la trasportata sig. P.E., moglie del R..
L'odierno ricorrente e in origine anche i figli Renzo e Giovanna hanno proposto domanda di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio e iure successionis in conseguenza del decesso della - rispettivamente - moglie e madre sig. P..
La domanda, proposta nei confronti della compagnia assicuratrice della r.c.a. dell'autovettura società Milano Assicurazioni s.p.a. (oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a.), è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Milano, in t, riforma della pronunzia del giudice di prime cure, in ragione della ravvisata inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. in ipotesi di sinistro come nella specie avvenuto senza il coinvolgimento di altro veicolo.
La questione posta dalla vicenda attiene dunque all'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta.
Al riguardo questa Corte ha ravvisato preferibile l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in base alla quale essa va intesa a prescindere dalla ripartizione delle tra i conducenti dei veicoli e possibilità di esercizio dell'azione diretta contro la compagnia di
assicurazione del vettore in ogni ipotesi - salvo il caso del fortuito - di danno subito dal trasportato sul veicolo, per fornire a quest'ultimo uno strumento di risarcimento più celere e idoneo a coprire la più vasta serie di casi, al riguardo non ostando il riferimento letterale a due diversi enti assicurativi anche ai fini della rivalsa, da intendersi come meramente descrittivo della normalità dei casi e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa ovvero come nella specie non sussistente, atteso che la norma presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno subito dal terzo trasportato non dovuto a caso fortuito, non esige altresì che il sinistro si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi (v. Cass., 5/7/2017, n. 16477).
Si è al riguardo in particolare sottolineato che una tale soluzione "risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore" (così Cass., 5/7/2017, n. 16477).
Successivamente, si è da questa Corte peraltro diversamente affermato che ai sensi del D.Lgs.
- 209 del 2005, art. 141, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli, escludendosi in particolare l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo (v. Cass., 8/10/2019, n. 25033).
Più recentemente si è pervenuti ad affermare che l'art. 141 cod. ass. non trova applicazione in caso di sinistro in cui risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 cod. ass., il quale consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo chiamando in causa anche il responsabile civile, sicché, "agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., comma 1" (così Cass., 23/6/2021, n. 17963).
Atteso che gli oneri probatori previsti all'art. 144 cod. ass., e art. 2054 c.c., comma 1, in capo al danneggiato si appalesano in realtà diversi, quest'ultima norma presupponendo che venga dal medesimo fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa (condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalità che lega quest'ultimo alla prima) laddove per l'esercizio del primo è sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice di provare il fortuito; e considerato che va privilegiata un'interpretazione (anche relativamente alla ripartizione degli oneri probatori, ivi ricompreso il fortuito) che non si ponga in qualche modo in contrasto con il principio solidaristico di rilievo sovranazionale vulneratus ante omnia reficiendus, presiedente (anche) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli così come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. Cass., 3/7/2020, n. 13738; Cass., 24/9/2019, n. 23621; Cass., 18/11/2014, n. 24469;
Cass., 30/8/2013, n. 19963), a fortiori in ipotesi come nella specie di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di altri veicoli e con pacifica responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale la persona deceduta era trasportata, emerge invero la necessità, e comunque l'opportunità, che, stante il contrasto interpretativo venuto a delinearsi in argomento e trattandosi comunque di questione di massima di particolare importanza, la causa venga rimessa al Primo Presidente della Corte, per l'eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte dispone la trasmissione del ricorso al Primo Presidente ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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