“Le spese di lite tra attore e convenuto, ivi incluse quelle di CTP (parzialmente ridotte stimatosi eccessivo l’esborso documentato), seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto come da nota spese in atti per quel che concerne gli esborsi, ma con decurtazione ai minimi dei compensi professionali del procuratore di cui ai parametri ex DM 55/2014: si osserva infatti che la prolissa ed ultronea narrazione contenuta negli atti introduttivi (ricorso ex art. 696 bis cpc e atto di citazione) e nella comparsa conclusionale hanno inutilmente appesantito l’individuazione dei fatti salienti e rilevanti nel presente giudizio, rendendo farraginosa anche la difesa delle controparti, e rallentando inevitabilmente ciascuno degli snodi processuali in cui si è sviluppato il giudizio, in aperta violazione, peraltro, del disposto dell’art. 16 bis, comma 9 octies d.l. n. 179 del 2012, come convertito con modificazioni in legge n. 221 del 2012 e modificato dal d.l. n. 83/2015 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015, che impone che “gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
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