Nella pronuncia in esame il Giudice, in applicazione dell’art. 145 Cod. Ass., ha attribuito piena rilevanza alle risultanze della scatola nera, evidenziando che l’attore non ne aveva provato il malfunzionamento e/o la manomissione. Di qui, il rigetto della domanda e la condanna alle spese del giudizio.
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