Il Sistema Nazionale delle Linee Guida

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Con il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2004 il Governo Italiano ha istituito il Sistema nazionale per le Linee Guida – SNLG, divenuto centrale sia in ambito sanitario che dottrinale in tutti i casi nei quali sia necessario stabilire una eventuale responsabilità medica.
Tutte le Linee Guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati in tale SNLG, che è disciplinato nei suoi compiti e nelle sue funzioni da apposito Decreto del Ministro della Salute.
Successivamente tale elenco di Linee guida è stato riorganizzato in base a quanto previsto dalla Legge 24 del 2017, ratificata con Decreto del Ministero della Salute del 27 febbraio 2018.

Detta legge, inerente le “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” prevede che questi ultimi soggetti nell’esecuzione delle loro prestazioni sanitarie che abbiano esse finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative o riabilitative ma anche di medicina legale si attengano alle Raccomandazioni previste dalle Linee Guida che sono state elaborate da Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati nonché delle società scientifiche inerenti le professioni sanitarie ed inserite in apposito elenco.

Tale Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, istituito e regolamentato con decreto del 2 agosto 2017 e successivamente aggiornato, può essere consultato a questo link.
È infine lo stesso Istituto Superiore di Sanità a pubblicare le Linee Guida ed i relativi aggiornamenti, dopo accurata verifica della conformità della metodologia adottata agli standard definiti dall’Istituto e della rilevanza delle evidenze scientifiche che supportano le raccomandazioni.

Le linee guida hanno rilevanza anche in ottica medico-legale?



È proprio tale tendenza alla standardizzazione dei comportamenti di tutti i professionisti sanitari, e la loro regolamentazione in un articolato e preciso sistema di Linee Guida, ad aver determinato la loro utilità non solo nella pratica clinica. Di fatto anche una valutazione compiuta a posteriori circa la condotta degli operatori sanitari, nell’eventualità si debba stabilire la Responsabilità medica per casi di malpractice, trova nelle Linee Guida degli essenziali strumenti di analisi della casistica.

Tra le specializzazioni e le diverse branche della medicina che rivestono maggiore interesse sotto tale profilo nell’ambito della Responsabilità Medica e della Medicina Legale possono essere annoverate le seguenti:

Ginecologia ed Ostetricia
Cardiologia
Chirurgia estetica
Ortopedia
Ortodonzia/Odontoiatria


Tra tutte le Linee Guida, che stabiliscono il rispetto delle buone pratiche secondo dei precisi parametri di riferimento, sono fondamentali ai fini di una eventuale procedura legale esclusivamente quelle riconosciute a livello legislativo e normativo, perché in quanto riconosciute dal Ministero della Sanità sonole uniche ad essere accreditate e che possono essere sfruttate durante un dibattimento.

Va comunque precisato che, secondo apposita sentenza della Corte di Cassazione, medici ed operatori sanitari devono tendenzialmente attenersi a tali principi ma devono essere fatte salve la libertà e l’indipendenza della loro attività professionale. In buona sostanza tali Linee Guida costituiscono parametri per la razionalizzazione delle conoscenze e per l’ottimizzazione delle risorse: una ponderata analisi del loro contenuto, accreditato da fonti autorevoli e terze, è indispensabile al fine di valutarne l’applicabilità al caso concreto.

L’osservanza delle Linee Guida o la loro inosservanza non si traducono automaticamente in fatti censurabili, ma per converso non esimono il personale da eventuali addebiti di responsabilità. È di estrema rilevanza, con un principio da tempo saldamente affermato in giurisprudenza, lo studio delle peculiarità di ciascun singolo caso clinico, che offre così anche una parziale riproducibilità dei giudizi in merito alla correttezza dell’operato del sanitario o dell’intera struttura coinvolta in un dibattimento.

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