Le questioni che possono insorgere a seguito di una
successione, che sia essa
testamentaria o
legittima, sono molteplici e di non facile analisi, considerati i fattori interni ed esterni che possono influenzarle.
Lo
studio Legale Vaiana si occupa da sempre di approfondire per la sua clientela ed i suoi assistiti a
Napoli ma non solo anche in questo campo tutti i percorsi alternativi alle
interminabili liti giudiziarie che insorgono in caso sia presente una
eredità da assegnare.
I diritti successori
La materia dei
diritti successori è assai complessa perché sono infinte le variabili e le ipotesi applicative derivanti da un testamento o da una successione legittima. È sufficiente pensare alla
successione transnazionale laddove, per l'individuazione della norma di conflitto operante, il giudice deve adoperare i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene.
La
legge 31 maggio 1995 n. 218, che regola la
successione transnazionale, sottopone i
beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla
legge italiana, mentre per la disciplina dei beni immobili compresi nell'eredità, si verifica l'
apertura di due successioni e la formazione di
due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione.
Ciò implica la presenza di
diverse leggi che
verificano la validità e l'efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento),
individuano gli eredi,
determinano l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l'eventuale tutela dei legittimari.
Le successioni per assicurazione sulla vita
Vi è poi la questione, oramai ricorrente, del
contratto di assicurazione sulla vita, laddove il
beneficiario designato acquista, ex art. 1920 c.c., comma 3, un “
diritto proprio” ai vantaggi dell'assicurazione
di natura contrattuale, che non entra a far parte del
patrimonio ereditario del soggetto stipulante.
Tuttavia in questi casi è discusso se la
designazione di terzi beneficiari, mediante il riferimento agli
eredi legittimi o testamentari, serva o meno ad assoggettare il rapporto contrattuale alla disciplina codicistica in materia di successioni.
A tale proposito si è verificato un contrasto in seno alla
giurisprudenza di legittimità, tanto è vero che la Sez. III della Suprema Corte ha rimesso all'esame del Primo Presidente, per la valutazione dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Suprema Corte le seguenti questioni, oggetto di
contrasto nella giurisprudenza di legittimità:
- se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell'eredità;
- se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi;
- se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920 c.c., u.c.) imponga una divisione dell'indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali.